Rilascio/Rinnovo Permesso di Soggiorno
I cittadini comunitari che intendano stabilirsi in Italia, o in un altro Stato dell'Unione Europea, non hanno più l'obbligo di chiedere la carta di soggiorno, ma trascorsi tre mesi dall'ingresso, è necessario iscriversi all'anagrafe del Comune di residenza; per i soggiorni inferiori a tre mesi non è più richiesta alcuna formalità.
I cittadini extracomunitari che intendano soggiornanre in Italia per più di tre mesi devono richiedere il permesso di soggiorno entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso.
Per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno è necessario presentare:
I tipi di permessi di soggiorno che consentono ai cittadini extracomunitari di svolgere un'attività lavorativa in Italia:
Nel caso in cui un lavoratore extracomunitario intende rimanere in Italia, deve presentare la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno 60 giorni prima della scadenza, presso la Questura della Provincia di residenza.
Il permesso di soggiorno non si può prorogare o rinnovare quando risulta che:
A partire dal 10 marzo 2012 è entrato in vigore l'Accordo di integrazione, fra lo Stato italiano e il cittadino straniero che entra in Italia per la prima volta.
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